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Una carrellata di articoli che riguardano la docenza a contratto in Italia
Il professore universitario a contratto in Italia è pagato 3,75 all’ora: è costituzionale?
Essere professore a contratto all’università…per 3,75 euro l’ora – Euronew
Docenti Universitari a contratto guadagnano circa 3-4 euro l’ora – Orizzonte scuola
Università: Cercansi docenti a contratto Salario: 1 euro al mese Lordo – Flgc
Per 32mila professori a contratto l’università paga 5 euro lordi - Il fatto quotidiano
Atenei, la rivolta dei docenti a contratto: “Facciamo didattica pagati 3 euro l’ora” - La Stampa
La prof esclusa dal bando: “L’Ateneo prenda posizione" - La Stampa
Università, quale dignità?. Docenti a contratto: eccellenti «precari» senza attenzioni - Avvenire
L'Università dei prof "esterni"in molti atenei sono più della metà negli Atenei - La Repubblica
Noi professori a contratto pagati 3,5 euro all’ora», la protesta in scena a Padova - Il Mattino
"Professori a contratto ora lavorate gratis” a contratto lavorano gratis - La Stampa
Cercansi docenti a contratto salario: 1 euro al mese. Lordo - La Repubblica
Precari a Torino - Volerelaluna
Il precariato accademico negli Stati Uniti - Insula Europea
Il ruolo del prestigio nell’assunzione di docenti negli Stati Uniti - Roars
Sentenze della Cassazione sulla docenza a contratto
Ci sono varie sentenze che definiscono il ruolo dei Professori Universitari a contratto e sanciscono la necessità di un’equa retribuzione, eppure ad oggi, a quarant’anni dall’introduzione di tale figura, ci troviamo di fronte ad una colossale sperequazione in uno degli ambiti più importanti della vita del Paese.
Cominciamo riprendendo l’analisi del ruolo del/della docente a contratto operata per Altalex da Franco Abruzzo, docente a contratto di “Storia del Giornalismo” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Abruzzo osserva che i professori a contratto possono tenere:
a) insegnamenti ufficiali, o moduli degli stessi nei diversi corsi di studio universitari;
b) insegnamenti per corsi di alta formazione post-lauream alla cui conclusione venga rilasciato il titolo di master universitario;
c) corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all’acquisizione di significative esperienze professionali o scientifiche.
Possono inoltre partecipare:
d) alle commissioni degli esami di profitto dell’insegnamento loro affidato, in qualità di presidente, per l’anno accademico di riferimento, nonché dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) all’attività di orientamento e di assistenza agli studenti nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti dalla Facoltà;
f) alle sedute dei Consigli dei corsi di studio cui sono interessati, con esclusione delle deliberazioni riguardanti i posti di ruolo ed alla stipula di contratti;
g) alle commissioni degli esami di profitto del relativo insegnamento per l’intero anno accademico di riferimento.
Possono assegnare:
h) tesi di laurea durante l’intero arco dell’anno (e quindi svolgere anche le funzioni di relatore).
L’ordinamento, quindi, affida ai/alle docenti a contratto corsi ufficiali e corsi integrativi. Le sezioni unite civili della Cassazione hanno individuato differenti trattamenti economici e previdenziali rispetto alle due tipologie di prestazioni professionali:
“I professori a contratto, assunti per lo svolgimento di corsi integrativi, sono legati da rapporti di lavoro autonomo, mentre quelli assunti per insegnamenti ufficiali sono da ritenere legati da rapporto d’impiego di diritto privato, con conseguente diritto alla giusta retribuzione ed alla copertura assicurativo-previdenziale” (Cass. civ., Sez. un., 24/11/1993, n. 11609).
“Fra l’università e il professore a contratto incaricato di insegnamento ufficiale sussiste un rapporto di lavoro di diritto privato, di natura subordinata e a tempo determinato, con diritto alla copertura assicurativo-previdenziale e alla giusta retribuzione (in motivazione, si precisa che la giusta retribuzione non può essere automaticamente individuata in quella che compete ai professori di ruolo, ma costituisce oggetto di accertamento e valutazione di fatto rientranti nella discrezionalità del giudice del merito e non censurabili in Cassazione)” (Cass. civ., Sez.un., 24/11/1993, n.11609)
Tali sentenze segnalano la necessità di porre il problema della giusta retribuzione dei/delle docenti a contratto, che non può prescindere da un confronto con il trattamento retributivo dei professori strutturati.
Articoli:
I dati relativi al numero dei Docenti Universitari a Contratto: Rapporto A.A. 2014-2019
“Dati sui docenti a contratto delle università statali e non statali italiane – Anni Accademici 2014/2015-2018/2019 – Interrogabili per genere, area CUN di afferenza, area geografica, regione, grandezza e tipologia dell’ateneo. “