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Le leggi che regolamentano la docenza a contratto in Italia

La figura del/della docente a contratto è introdotta in Italia tramite il Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 1980, successivamente riordinata tramite il Decreto 21 maggio 1998, n. 242 e poi con la Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Attualmente tale figura è regolata dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare Art. 23; e dall’associato Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

L’art. 23 della legge 240/2010 si articola in quattro commi che definiscono il profilo del professore universitario a contratto.

Il comma 1 definisce i/le docenti a contratto come “esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”. Sancisce inoltre la possibilità di stipulare contratti di docenza a titolo gratuito. 

Il comma 2 sottolinea come la stipulazione di contratti di insegnamento risponda a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, degli Atenei. Precisa che “Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti”. Afferma inoltre che le procedure di selezione per l’attribuzione dei contratti devono garantire la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 

Il comma 3 menziona la possibilità di stipulare contratti di insegnamento con studiosi/e e specialisti/e stranieri/e di chiara fama, ai fini di favorire l’internazionalizzazione dell’insegnamento. 

Il comma 4 precisa che la stipulazione di contratti di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313

Il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313 consta di due articoli. 

L’Articolo 1, comma 1, specifica che il compenso dovuto ai/alle docenti a contratto è stabilito da ciascuna università in un intervallo che va dai 25 ai 100 euro per ciascuna ora di insegnamento. Stabilisce inoltre che tali importi “si intendono al netto degli oneri a carico dell’amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesse all’insegnamento erogato”.

L’Articolo 1, comma 2, afferma che i parametri da considerare nel determinare il trattamento economico sono i seguenti:

a) la tipologia dell’attività didattica o integrativa;

b) il numero degli studenti;

c) l’eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;

d) le disponibilità di bilancio.

L’Articolo 2 afferma che il decreto si applica alle università statali e rende possibile alle università non statali e alle fondazioni di recepirne le disposizioni mediante apposite deliberazioni.